Lussemburgo: La nuova legge suoi conti inattivi

Il Lussemburgo ha di recente approvato una nuova legge sui conti inattivi, le cassette di sicurezza e i contratti assicurativi (“Inactive Accounts Law), pubblicata il 1° aprile sulla Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo.

L’obiettivo ultimo e’ quello di garantire una maggiore tutela ai titolari dei conti e delle cassette di sicurezza e a coloro che sono beneficiari di polizze assicurative, cosi’ che gli stessi possano recuperare l’accesso ai loro asset in maniera piu’ semplice, anche in caso di prolungata inattivita’.

La nuova legge ha come destinatari tutti gli istituti che: a) hanno conti personali aperti nei loro libri contabili a nome dei loro clienti (conti correnti, conti di risparmio, depositi fiduciari); b) detengono cassette di sicurezza in nome dei loro clienti; c) offrono servizi assicurativi, in particolare contratti assicurativi previsti dall’allegato II della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 (contratti di assicurazione sulla vita).

E’ importante notare che non rientrano nell’ambito di applicazione della legge richiamata i servizi concernenti i conti in moneta elettronica, cosi’ come definiti dalla legge lussemburghese del 10 novembre 2009 sui servizi di pagamento e sulle attivita’ degli istituti di moneta elettronica.

Secondo quanto disposto dal codice civile lussemburghese, ogni ente che detiene beni per conto di altre persone non acquista la proprieta’ per usucapione, pertanto la nuova legge introduce precise procedure di riconsegna dei beni con la Caisse de Consignation e stabilisce specifiche regole in merito alla restituzione di tali beni in capo ai titolari. A tal fine, sara’ istituito un registro elettronico centralizzato contenente le informazioni sulle restituzioni.

Per contrastare la crescita di conti inattivi, le banche sono tenute a mantenere regolari contatti con i propri clienti e a gestire i rapporti con gli stessi, al fine di evitare che i conti diventino inattivi. Dopo un periodo di inattivita’ – 10 anni per conti e cassette di sicurezza e 6 anni per i contratti assicurativi – dalla data di inizio di attivita’, l’istituto di credito o quello assicurativo deve procedere con la riconsegna dei beni, anche nel caso in cui ci siano disposizioni contrarie nel contratto. La riconsegna comportera’ la chiusura del conto inattivo secondo le modalita’ previste dalla legge.

Un conto viene considerato inattivo, secondo quanto previsto dalla legge, a partire dalla data in cui il titolare del conto non ha effettuato alcuna operazione sul conto stesso e non c’e’ stata alcuna interazione del titolare del conto con l’istituto di credito. Nel caso di contratti assicurativi questi saranno considerati inattivi dalla data in cui l’ente assicurativo viene a conoscenza del fatto che i crediti derivanti da un contratto di assicurazione sono diventati esigibili ma nessun beneficiario ne ha richiesto il pagamento. Inoltre, i contratti assicurativi saranno considerati “abbandonati” (“contracts d’assurance en déshérence“), quando l’inattivita’ rispetto a tale contratto duri da due anni.

Gli enti che rientrano nell’ambito di applicazione della legge sui conti inattivi sono tenuti a predisporre adeguate procedure interne al fine, non solo, di identificare quei conti che potrebbero diventare inattivi, ma anche, di ricercare le informazioni sui beneficiari di tali conti; Gli istituti assicurativi hanno l’obbligo di monitorare le prestazioni assicurative.

La nuova legge ha anche previsto degli obblighi di segnalazione. Nello specifico, gli istituti che detengono conti intestati ai loro clienti sono tenuti a informare la CSSF del: a) numero totale dei conti inattivi e dei titolari della cassette di sicurezza e b) del saldo complessivo  dei conti inattivi al 31 dicembre di ogni anno. Tali informazioni devono essere trasmesse alla CSSF per via elettronica entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Allo stesso modo, gli istituti assicurativi hanno l’obbligo di fornire al Commissariat aux Assurances informazioni su (1) il numero di contratti assicurativi considerati “abbandonati” e (2) il loro valore globale.

Redazione