Taiwan: tassazione diretta delle societa’

A Taiwan, gli utili imponibili si basano sugli utili contabili, secondo le modalita’ previste dalla normativa fiscale. Gli utili sono tassati secondo il principio di competenza. In generale, i contribuenti sono tassati sui profitti ovunque realizzati nel mondo. Alle imprese a scopo di lucro che operano all’interno di Taiwan si applica l’imposta sul reddito delle imprese a scopo di lucro. Tale imposta si applica anche alle societa’ con scopo di lucro che hanno la propria sede principale a Taiwan, e tale imposta sara’ riscossa sul reddito totale d’impresa, sia che esso sia prodotto a Taiwan che all’estero. Al contrario, una filiale di una società straniera è tassata solo in relazione al suo reddito di origine taiwanese.

In generale, tutti i profitti sono tassati sulla base dell’effettiva realizzazione, con solo due eccezioni:

  • Terreni: le plusvalenze sulla vendita di terreni sono esenti dalla generale imposta sul reddito ma soggette ad un’imposta sull’incremento fondiario basata su una formula speciale e prezzi regolamentati dal governo. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2016, le plusvalenze realizzate da cittadini stranieri e derivanti dalla cessione di immobili acquisiti dopo il 31 dicembre 2015 saranno tassate con un’aliquota del 45 per cento per gli immobili detenuti per meno di un anno. Tale aliquota sarà ridotta al 35 per cento se l’immobile è detenuto per più di un anno.
  • Titoli: le plusvalenze derivanti dal trading di titoli sono generalmente esenti dalla generale imposta sul reddito ma soggette ad un’imposta minima alternativa.

Le perdite fiscali possono essere riportate nei 10 anni successivi. L’attuale aliquota dell’imposta sul reddito delle società è del 20%.

Esiste un solo livello di imposta sul reddito delle società a Taiwan, noto come imposta sul reddito delle imprese a scopo di lucro. Un’impresa è tenuta a pagare un’imposta provvisoria sul reddito basata sul 50 per cento dell’imposta sul reddito dell’anno precedente pagabile nel nono mese dell’anno. In alternativa, in determinate circostanze, un’impresa può scegliere di pagare l’imposta provvisoria sulla base dei risultati operativi effettivi dei primi sei mesi dell’anno corrente.

L’impresa è, quindi, tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi annuale nel quinto mese dell’anno successivo a quello di riferimento. La dichiarazione deve essere presentata contestualmente al pagamento delle eventuali tasse dovute.

Le imprese sono incoraggiate a far certificare le proprie dichiarazioni dei redditi da commercialisti pubblici certificati (CPA) prima della presentazione. Con la certificazione, vi sono meno possibilita’ che tali dichiarazioni siano soggette a controllo contabile da parte delle autorita’ fiscali.

Le dichiarazioni possono essere soggette a revisione per cinque anni.  È possibile ottenere provvedimenti anticipati dall’Agenzia delle Entrate per chiarimenti sui trattamenti fiscali.

Esistono chiare procedure di ricorso amministrativo per risolvere le controversie con l’autorità fiscale. I ricorsi verranno gestiti dai tribunali amministrativi taiwanesi.

Taiwan non prevede regole sul consolidato fiscale di gruppi, ad eccezione delle società di partecipazione finanziaria e delle società oggetto di fusione, acquisizione o scissione eseguita in conformità con la legge sulle fusioni e acquisizioni aziendali. Tutte le società del gruppo con partecipazioni superiori al 90 per cento devono essere incluse se viene selezionato il raggruppamento fiscale. Il reddito imponibile e le passivita’ delle società possono essere compensati tra loro.

Fondamentalmente, si tratta di una combinazione di reddito e perdite imponibili delle società del gruppo e, quindi, non costituisce un vero e proprio consolidato fiscale.

Oltre all’imposta sul reddito delle società, l’imposta sulle imprese è l’altra principale imposta di interesse per le società multinazionali che operano a Taiwan. Le vendite di beni e servizi a Taiwan sono soggette all’imposta sulle imprese, che si presenta in due forme: imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta sul reddito d’impresa lordo (GBRT), attualmente ad un’aliquota del 5 per cento delle entrate lorde. La GBRT si applica principalmente agli istituti finanziari ed è a carico dei venditori. L’IVA si applica ad altre tipologie di aziende e deve essere pagata dagli acquirenti di beni e servizi e riscossa direttamente dai venditori. Le vendite di determinati prodotti e servizi sono esenti da IVA, mentre le esportazioni di beni e servizi hanno generalmente diritto a un’aliquota IVA pari a zero.

L’utile netto non stanziato prima della fine dell’anno successivo sarà soggetto ad un’imposta eccedente sugli utili riportati con un’aliquota del 5 per cento. Diversamente dal passato, l’eventuale eccedenza d’imposta versata non può più essere imputata alla ritenuta alla fonte sui dividendi al momento della successiva distribuzione dell’utile.

Redazione