Le modifiche al diritto societario della Nuova Zelanda

Il diritto societario della Nuova Zelanda sarà presto oggetto di importati modifiche, a cui i club e le società già costituite dovranno adeguarsi.

L’Incorporated Societes Act, entrato in vigore nel 1908, disciplina importanti questioni societarie. In particolare, una società neozelandese può gestire i suoi affari come un individuo ed escludere qualsiasi responsabilità personale dei suoi soci (ad esempio, per debiti od obbligazioni).

In Nuova Zelanda molti gruppi e organizzazioni si sono costituite in società, si tratta di club sportivi, club sociali, gruppi musicali e culturali.

Essendo trascorsi oltre 100 anni dall’entrata in vigore di queste previsioni di legge si è finalmente deciso di rivedere e riformare il diritto societario, anche per adeguarsi ai cambiamenti della società moderna.

Molti club e società sono oggi realtà grandi e complesse; ad esse saranno sicuramente richiesti standard di governance e responsabilità maggiori rispetto a quanto avveniva in passato.

Al momento è stato pubblicato un disegno di legge che con molta probabilità entrerà in vigore così come oggi si presenta, senza subire modifiche.

Queste nuove disposizioni prevedono che ogni società sia dotata di una nuova costituzione che soddisfi i requisiti di legge. Sarà comunque previsto un periodo di transizione per permettere alle società, in particolare a quelle già costituite, di adeguarsi alle nuove previsioni. Tre le novità si segnala l’obbligo per le società di prevedere procedure interne che permettano ai membri di fare segnalazioni o reclami. Inoltre, la legge stabilirà come aggiornare il registro dei soci e, nel caso, come i soci avranno accesso al registro; come la società controllerà e gestirà le sue finanze. Sono altresì previste disposizioni riguardo alla:

  • composizione, ai ruoli e alle funzioni del comitato di gestione;
  • all’Assemblea Generale Annuale (AGM) e ai verbali;
  • alle modalità di elezione/nomina di un contact officer; e
  • alla nomina di un ente senza scopo di lucro, ovvero di una classe o descrizione di enti senza scopo di lucro, a cui distribuire l’eventuale eccedenza patrimoniale della società all’atto della liquidazione o della cancellazione dal registro.

Non meno importati sono tutte le previsioni finalizzate ad assicurare che la società adotti una buona governance. Per esempio, le società dovranno essere amministrate secondo i principi di buona governance che già trovano applicazione nei confronti degli amministratori.

Ai funzionari della società sono richiesti determinati requisiti (simili a quelli già previsti per i funzionari degli enti di beneficenza e per i direttori delle società) e saranno soggetti agli stessi doveri dei direttori, in particolare per ciò che concerne l’obbligo di rendere noti eventuali conflitti di interessi.

Redazione