Sistema fiscale in Svizzera

Tutte le persone residenti in Svizzera sono tenute a presentare una dichiarazione annuale dei redditi. I lavoratori dipendenti soggetti all’imposta alla fonte sono generalmente esenti da tale obbligo.

I coniugi o le persone che vivono in un’unione registrata presentano, generalmente, una dichiarazione dei redditi congiunta in cui vengono dichiarati i redditi e il patrimonio di entrambi i coniugi o partners. I genitori di minori dichiarano nella dichiarazione dei redditi i beni dei figli (ad esempio, conti bancari) e altri redditi, ma non i redditi da lavoro dei minori. Al raggiungimento della maggiore età (18 anni), il giovane diventa interamente responsabile del pagamento delle tasse e deve presentare la propria dichiarazione dei redditi.

I moduli di dichiarazione dei redditi vengono inviati dall’ufficio delle imposte comunale alle persone di cui è nota la responsabilità fiscale. Chi non riceve il modulo è tenuto a richiederlo all’Agenzia delle Entrate comunale. I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi variano da cantone a cantone e sono riportati sui moduli di dichiarazione dei redditi.

Fatte salve alcune eccezioni, i soggetti passivi dell’imposta alla fonte non sono tenuti a presentare una dichiarazione dei redditi. Sono soggetti all’imposta alla fonte tutti i dipendenti stranieri privi di permesso C (per esempio, il permesso di soggiorno) ma residenti in Svizzera (per esempio, con permesso di soggiorno B). Anche i lavoratori dipendenti che lavorano in Svizzera e che risiedono all’estero sono soggetti all’imposta alla fonte sul reddito da lavoro dipendente.

Chi vive con un coniuge o un partner registrato che ha la cittadinanza svizzera o il permesso C non e’ soggetto ad imposta alla fonte. In questo caso, deve essere presentata una dichiarazione dei redditi congiunta.

Al verificarsi di determinate condizioni, una persona soggetta all’imposta alla fonte può o deve presentare una dichiarazione dei redditi. Si tratta del cosiddetto “procedimento ordinario di accertamento successivo – ‘NOV’ “. Le imposte sul reddito e sul patrimonio dovute sono determinate ed accertate sulla base delle informazioni fornite nella dichiarazione dei redditi presentata. Le imposte alla fonte già pagate vengono accreditate alle imposte ordinarie senza interessi. I coniugi e i partner che vivono in un’unione registrata vengono valutati congiuntamente se una persona soddisfa i requisiti per un NOV.

Nell’ambito del NOV, si distingue tra il NOV obbligatorio, il NOV su richiesta e il NOV d’ufficio.

Le persone soggette all’imposta alla fonte che risiedono in Svizzera sono soggette a un NOV obbligatorio se:

  • il loro reddito da lavoro lordo ammonta ad almeno CHF 120’000 in un anno fiscale;
  • il reddito non soggetto a ritenuta alla fonte (ad esempio, reddito derivante da titoli o da immobili) supera un importo determinato dal cantone; o
  • il patrimonio imponibile supera un importo determinato dal cantone.

In caso di superamento di uno dei suddetti limiti, il soggetto passivo dell’imposta alla fonte deve presentare all’Ufficio cantonale delle imposte una dichiarazione dei redditi entro la fine di marzo dell’anno solare successivo a quello fiscale.

Il NOV obbligatorio viene effettuato per tutti gli anni successivi fino al termine del debito d’imposta alla fonte. Ciò vale anche se le soglie di cui sopra sono temporaneamente o permanentemente inferiori.

Le persone soggette all’imposta alla fonte che sono residenti in Svizzera e che non sono tenute a presentare una dichiarazione dei redditi possono richiedere i moduli e presentare volontariamente la dichiarazione dei redditi.

In tal modo, possono essere effettuate ulteriori detrazioni che non sono o non sono interamente prese in considerazione nella tariffa dell’imposta alla fonte. Nessuna motivazione deve essere fornita al momento della presentazione della richiesta.

E’ opportuno presentare una dichiarazione dei redditi se le seguenti spese si sono verificate durante l’anno fiscale:

  • Spese professionali elevate;
  • Costi aggiuntivi di istruzione e formazione;
  • Conferimenti in conto capitale nel 2° pilastro e/o nel 3° pilastro;
  • Spese per la cura di bambini;
  • Pagamenti di alimenti e pagamenti di sostegno;
  • Costi di malattia e invalidità superiori all’importo della ritenuta;
  • Interessi di debito deducibili in Svizzera;
  • Donazioni.

Per presentare una dichiarazione volontaria dei redditi, la richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno solare successivo all’anno fiscale. Tale termine non può essere prorogato, motivo per cui, in caso di mancato rispetto del termine, le ulteriori detrazioni non possono essere richieste (oppure l’Agenzia delle Entrate non dara’ seguito alla richiesta).

Negli anni successivi, non è necessario presentare una nuova richiesta per la dichiarazione dei redditi. Finché una persona soggetta all’imposta alla fonte è residente in Svizzera, l’autorità fiscale continuerà ad effettuare l’accertamento fino alla fine dell’obbligo dell’imposta alla fonte. Percio’, chiunque richieda volontariamente un NOV, è obbligato a presentare una dichiarazione dei redditi fino alla fine dell’obbligo fiscale alla fonte, ad esempio, fino a quando non lascia la Svizzera.

Gli individui soggetti all’imposta alla fonte che sono residenti all’estero possono richiedere un NOV solo al verificarsi di determinate condizioni. Queste persone devono presentare la richiesta annualmente.

Le persone fisiche residenti all’estero che sono soggette all’imposta alla fonte sono soggette d’ufficio al NOV al ricorrere di circostanze straordinarie. Tali circostanze comprendono, ad esempio, una combinazione di reddito soggetto all’imposta alla fonte – come il reddito da lavoro dipendente – e reddito non soggetto all’imposta alla fonte – come il reddito da beni immobili – in Svizzera.

In pratica, senza un calcolo dettagliato, è spesso difficile determinare se la presentazione volontaria di una dichiarazione dei redditi sia vantaggiosa. Ciò è dovuto al fatto che le aliquote applicate nell’accertamento ordinario non sono identiche all’aliquota d’imposta alla fonte. Anche la base di valutazione è diversa. L’imposta alla fonte è prelevata sulla retribuzione lorda mentre l’imposta ordinaria è calcolata sulla retribuzione netta, tenendo conto degli altri redditi nonché di alcune detrazioni. In caso di deduzioni maggiori, come riscatti nella cassa pensione e versamenti nel pilastro 3a, il NOV su richiesta risulta vantaggioso. Si precisa ,tuttavia, che tale NOV volontario vale anche per gli anni successivi e non è possibile presentare la dichiarazione dei redditi solo per gli anni con detrazioni straordinarie. Il NOV può, quindi, essere particolarmente interessante se si possono richiedere regolarmente detrazioni. Tuttavia, il risparmio fiscale dovrebbe sempre essere confrontato con lo sforzo necessario per completare una dichiarazione dei redditi.

Redazione