Cina: la formazione dei contratti

Secondo la legge sui contratti cinese, le parti sono libere di stipulare un contratto in forma scritta, orale o di altro tipo personalmente o tramite rappresentanti autorizzati. I contratti commerciali sono generalmente stipulati per iscritto.

Clausole contrattuali

In generale, un contratto contiene le seguenti clausole: nomi e indirizzo delle parti; oggetto; quantità; qualità; prezzo o remunerazione; termini, luogo e modalità di esecuzione; responsabilità per violazione del contratto e metodi di risoluzione delle controversie.

Non tutti i contratti contengono tutte le suddette clausole. La Corte Suprema, in merito all’interpretazione di alcune questioni relative all’applicazione del diritto contrattuale della Repubblica popolare cinese, ha specificato ulteriormente le clausole essenziali dei contratti. In caso di controversia sulla conclusione del contratto tra le parti, il contratto si considera concluso se sono riconoscibili il nome delle parti, l’oggetto e la quantità della transazione.

Invito a negoziare, offerta e accettazione

Se e’ presente un’offerta e un’accettazione, allora vi e’ un contratto. Un’offerta è un’espressione dell’intenzione di contrattare con altri. Il contenuto di un’offerta deve essere specifico e definito e nell’offerta deve essere indicato che l’offerente sarà vincolato una volta che sara’ accettata.

Talvolta, una parte può adottare alcune misure per invitare altri a fare loro un’offerta, come annunci commerciali. Se il contenuto di un annuncio commerciale è così specifico e definito da rispettare le caratteristiche di un’offerta, l’annuncio commerciale sarà considerato un’offerta. L’accettazione deve essere fatta dal destinatario entro il tempo stabilito per l’offerta.

Il contenuto dell’accettazione deve coincidere con il contenuto dell’offerta. Se il contenuto di un’accettazione modifica sostanzialmente il contenuto dell’offerta (ad esempio, l’oggetto, la quantità o il prezzo), o l’accettazione perviene all’offerente oltre il termine prestabilito, tale accettazione sarà considerata una controfferta.

Efficacia

In generale, un contratto diviene legalmente vincolante al momento della stipula di tale contratto. Talvolta, un contratto legalmente stipulato non diviene efficace al momento della sua stipulazione, principalmente nelle seguenti situazioni.

Laddove le leggi o i regolamenti prevedano che un contratto abbia effetto solo all’atto dell’approvazione o della registrazione, prevalgono le presenti disposizioni. Ad esempio, se è previsto che un contratto stipulato nella costituzione o modifica di un’impresa a partecipazione estera sia efficace solo al completamento dell’approvazione da parte delle autorità competente, il contratto avrà effetto alla data dell’approvazione. In mancanza di approvazione, il tribunale riterrà che tale contratto non sia entrato in vigore.

Il codice civile prevede che, se una parte non ottempera alle procedure di approvazione o ad altre formalità che influiscono sull’efficacia del contratto, cio’ non pregiudica la validità delle disposizioni concernenti tali obblighi e delle altre disposizioni pertinenti. L’altra parte può ritenere la parte inadempiente responsabile della violazione di tali obblighi.

Le parti possono subordinare l’efficacia di un contratto al verificarsi di determinate condizioni. Per quanto riguarda le condizioni per la sua efficacia, il contratto diventa effettivo al verificarsi di tali condizioni, prima delle quali il contratto è concluso, ma non si considera legalmente vincolante.

Le parti possono fissare un termine per l’entrata in vigore del contratto. Il contratto avrà effetto allo scadere di tale termine.

Contratti validi, revocabili e nulli

Un contratto giuridicamente valido deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • le parti sono capaci di intendere e di volere durante la negoziazione del contratto;
  • le intenzioni e i contenuti espressi sono genuini e liberamente determinati dalle parti; e
  • il contratto non viola alcuna disposizione inderogabile di legge, regolamenti o politiche pubbliche.

Nelle transazioni commerciali, se il contratto è concluso in nome del preponente da una persona senza potere di rappresentanza, al di fuori dei poteri conferiti o da un individuo il cui potere di rappresentanza è scaduto, il contratto può essere ritenuto valido e vincolante per il preponente, se ratificato.

Se l’espressione del contenuto contrattuale non è genuina o non deriva dalla libera volontà delle parti, il contratto potrebbe essere revocabile nelle seguenti situazioni:

  • il contratto è stato raggiunto a causa di errori materiali;
  • il contenuto del contratto è palesemente iniquo nei confronti di una parte; o
  • il contratto è stato concluso con frode, coercizione o approfittando della posizione sfavorevole dell’altra parte.

Il diritto di recesso si esercita per il tramite di un tribunale o di un istituto arbitrale entro un anno dalla data in cui è nota o dovrebbe essere conosciuta la causa della revoca.

Il contratto è nullo nelle seguenti circostanze:

  • il contratto è concluso per collusione dolosa a danno degli interessi dello Stato, di un gruppo di persone o di un terzo;
  • il contratto e’ concluso per realizzare uno scopo illegittimo;
  • il contratto lede gli interessi pubblici; o
  • il contratto viola disposizioni inderogabili di leggi e regolamenti.

Se una parte di un contratto è nulla ma non pregiudica le rimanenti clausole contrattuali, le altre parti del contratto rimarranno valide.

Negligenza nella contrattazione

Se una parte agisce contrariamente al principio di buona fede e provoca pregiudizio alla controparte, potrebbe essere ritenuta responsabile in una delle seguenti circostanze:

  • negoziazione in malafede;
  • occultare deliberatamente fatti importanti o fornire false informazioni sul contratto; o
  • azioni contrarie alla buona fede.

Redazione