Regno Unito: i controlli doganali sulle importazioni e la VAT nel settore alimentare e delle bevande

Gli operatori nel settore alimentare e delle bevande devono tempestivamente adoperarsi per evitare problemi con l’importazione e l’esportazione di merci a partire dal 1 gennaio 2021, una volta terminato il periodo di transizione. Le modifiche si avranno indipendentemente dal fatto che sia raggiunto un accordo con l’Unione Europea e saranno significative soprattutto nel settore alimentare e delle bevande.

Inoltre, gli importatori e gli esportatori di cibo e bevande dovranno considerare la necessità di ottenere licenze per l’importazione e verificare se saranno soggetti a controlli.

Il governo ha recentemente pubblicato il Border Operating Model (BOM) sul funzionamento dei controlli alla frontiera con l’Unione Europea. Piuttosto che imporre procedure doganali sulle importazioni dal 1° gennaio 2021 come originariamente previsto, tali procedure saranno introdotte in modo graduale, per permettere alle società di adattarsi e prevedendo requisiti meno severi per i primi sei mesi. È di fondamentale importanza comprendere le misure previste dal BOM, al fine di applicarle già prima della fine del periodo di transizione.

È importante che le società considerino e adottino alcune misure fondamentali. Nel BOM, il governo ha invitato le società a compiere le azioni di seguito descritte, indipendentemente dal risultato della negoziazione con l’UE:

  • Nomina di un “Custom Intermediary” (numerose attività potranno ricevere fondi dal governo per sostenere le spese di formazione ed assunzione);
  • Richiedere il Duty Deferment Account (DDA) per differire e combinare i pagamenti di dazi doganali, accise e VAT all’importazione per un massimo di un mese, anziché pagare singolarmente per ogni spedizione. Questa procedura potrà richiedere del tempo, dato che potrebbero essere richieste delle garanzie (sebbene, in alcune circostanze, il BOM consenta l’utilizzo dei DDA senza garanzia);
  • Prepararsi al pagamento di VAT sulla merce importata; e
  • Verificare la possibilità di utilizzare le procedure semplificate di dichiarazioni doganali (SCDP) sulle importazioni: per le merci non controllate importate dall’Unione Europea fino al 30 giugno 2021, gli importatori potranno utilizzare le procedure doganali semplificate, registrando le importazioni nei propri registri commerciali al momento in cui ricevono la merce e presentando una dichiarazione aggiuntiva entro sei mesi. Tuttavia, per presentare la dichiarazione aggiuntiva e per continuare ad usufruire delle SCDP dopo il 1° luglio 2021, sarà necessario ottenere un’autorizzazione e avere un DDA.

In modo simile, la Commissione Europea sta pubblicando alcuni avvisi per le parti interessate in oltre 100 settori, compresi quelli riguardanti le procedure doganali. Si consiglia alle parti interessate di:

  • Considerare se sia necessario ottenere un numero EORI europeo, oltre al numero inglese, da parte di uno stato membro UE; e
  • Consultarsi con l’autorità competente (ad esempio HMRC) per assicurarsi di aver adottato tutte le procedure necessarie prima della fine del periodo di transizione.

L’UE non prevede, invece, l’introduzione graduale dei controlli alle frontiere e, perciò, le imprese che commerciano con l’Unione Europea devono essere pronte a completare le dichiarazioni doganali pertinenti e pagare i dazi e le tasse richiesti su tutte le merci a partire dalle ore 23 del 31 dicembre 2020.

Esportazione di generi alimentari dell’Unione Europea: nuovi requisiti si applicheranno alle esportazioni di prodotti animali e ittici a partire dal 1° gennaio 2021, compresa la necessità di produrre un certificato sanitario di esportazione. La conformità a questi requisiti, stabiliti nella guida dell’Unione Europea sulla Brexit, nella legislazione alimentare dell’Unione Europea e nella guida del governo del Regno Unito sull’esportazione di prodotti animali e ittici, sarà verificata alla frontiera. I prodotti dovranno, quindi, essere spediti tramite un posto di controllo frontaliero dell’UE, al quale deve essere comunicato il loro arrivo. Se si intende esportare determinati alimenti di origine animale nell’UE (ad esempio, carne rossa o bianca, pesce e prodotti ittici o latticini), occorrerà, inoltre, assicurarsi che la propria attività sia registrata come stabilimento approvato dall’Unione Europea. I controlli sulle importazioni nell’Unione Europea su alcune piante e prodotti vegetali (come radici e tuberi, ortaggi a foglia, la maggior parte dei frutti e alcuni semi), compresa la necessità di certificati fitosanitari e di eventuali controlli alla frontiera, si applicheranno anche alle esportazioni a partire dal 1 ° gennaio 2021.

In base al tipo di merce importata dall’Unione Europea, sarà necessario ottenere una licenza o un certificato di importazione.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2021, le imprese che importano prodotti sottoposti ad accisa dall’Unione Europea dovranno presentare una dichiarazione doganale e pagare i dazi doganali nel Regno Unito. Gli importatori potranno utilizzare le procedure semplificate se avranno seguito le procedure previste per le merci controllate.

Il Regno Unito sta negoziando accordi commerciali non solo con l’Unione Europea ma anche con altri paesi, principalmente quelli con cui l’UE ha già stipulato accordi commerciali. Qualsiasi accordo commerciale tra il Regno Unito e un altro paese eliminerà la maggior parte dei dazi sulle importazioni e le esportazioni tra il Regno Unito e quel paese e stabilirà eventuali tariffe e/o quote rimanenti.

Per i paesi con i quali il Regno Unito non avrà concluso un accordo commerciale entro gennaio 2021, si applicheranno le regole prevista dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Dal 1 ° gennaio 2021, la maggior parte delle importazioni dai paesi con cui il Regno Unito non ha un accordo commerciale (compresa, potenzialmente, l’Unione Europea) sarà soggetta alla nuova tariffa globale del Regno Unito (UKGT). La UKGT si sostituisce alla tariffa doganale comune dell’UE e liberalizza (riduce a zero) o semplifica (arrotondando per difetto al percentile pari più vicino) tutte le tariffe. La UKGT si propone come scopo quello di aiutare gli importatori a stimare la loro possibile responsabilità sui dazi all’importazione a partire da gennaio 2021.

Per le esportazioni dal Regno Unito, le tariffe dipenderanno dalle tariffe previste dal paese di destinazione.

Le imprese devono comprendere le potenziali implicazioni della nuova posizione tariffaria sulla loro supply chain, non solo con riguardo agli scambi con l’Unione Europea, ma anche in relazione  ai circa 70 paesi non UE che hanno accordi di libero scambio con l’UE.

Il governo britannico ha confermato che, nonostante la VAT sia considerata un’imposta dell’Unione Europea, il Regno Unito continuerà a prevedere un sistema di VAT. A partire dalle ore 23 del 31 dicembre 2020, la VAT continuerà ad essere dovuta, anche se quella del Regno Unito potrà essere diversa da quella dell’UE, in quanto il Regno Unito non sarà più uno stato membro.

A partire dal 1° gennaio 2021 sarà, inoltre, introdotta la contabilità VAT posticipata per la VAT all’importazione. Le imprese registrate con partita IVA che detengono un numero EORI del Regno Unito e che importano merce da utilizzare nella loro attività potranno contabilizzare la VAT all’importazione nelle loro dichiarazioni VAT, piuttosto che alla frontiera. Le imprese che presenteranno dichiarazione aggiuntive in ritardo dovranno utilizzare la contabilità posticipata.

Le aziende non registrate ai fini VAT dovranno dichiarare e pagare l’intera VAT all’importazione su ogni spedizione. I pagamenti possono essere differiti qualora venga impostato un DDA.

Le imprese avranno tempo fino alle 23 del 31 marzo 2021 per presentare eventuali reclami tramite il sistema di rimborso elettronico VAT dell’Unione Europea per le spese sostenute prima del 1° gennaio. Dopo tale data, i rimborsi dovranno essere richiesti attraverso il procedimento previsto dai singoli stati membri. Per le imprese che commerciano con numerosi paesi UE, ciò richiederà un ulteriore sforzo per la comprensione dei procedimenti individuali.

Per quanto riguarda gli accordi sul trasferimento di merci tra Irlanda del Nord e Gran Bretagna e tra Irlanda del Nord e Unione Europea, questi devono ancora essere finalizzati. La posizione finale dipenderà dai termini di ogni accordo commerciale raggiunto. Nel frattempo, il governo britannico ha pubblicato una guida sul trasferimento di merci da, per o attraverso l’Irlanda del Nord.

I commercianti dovranno prepararsi per la fine del periodo di transizione, adottando, con anticipo, misure appropriate per aiutare la propria attività a mitigare l’impatto di una inevitabile congestione ai porti, sia europei che del Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021.

 

Questo articolo è stato pubblicato in data 18/11/2020 su Fisco e Tasse. Per accedere, clicca qui.

Redazione