Regno Unito: questioni relative alle licenze e all’antitrust

Restrizioni anti-concorrenziali

Nel Regno Unito non esistono regole di concorrenza specifiche per quanto riguarda gli accordi di licenza tecnologica. Sulla base dell’ “esenzione parallela”, l’attuale EU Technology Transfer Block Exemption Regulation (TTBER) si applica in un contesto puramente britannico. Tale regolamento disciplina gli accordi di licenza per brevetti, know-how o diritti d’autore sui software (o una combinazione di questi) conclusi tra non più di due società con potere di mercato limitato e che rispettano determinate condizioni.

Si ritiene che tali accordi non abbiano un effetto anticoncorrenziale. Le linee guida della Commissione sull’applicazione dell’articolo 101 del TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia contengono indicazioni riguardanti gli scenari non coperti dal TTBER, compresi gli accordi multilaterali.

Il TTBER non fornisce alcuna protezione nel caso in cui un accordo abbia ad oggetto (direttamente o indirettamente e in tutto o in parte) una restrizione fondamentale: tali restrizioni precludono l’esenzione. Nel caso di imprese concorrenti, le restrizioni fondamentali includono restrizioni alla capacità di una parte di determinare il prezzo nelle vendite a terzi, assegnazione di mercati, restrizioni allo sfruttamento dei diritti tecnologici da parte del licenziatario e restrizioni all’impegno di entrambe le parti nella ricerca e nello sviluppo, a meno che la restrizione non sia indispensabile. Restrizioni fondamentali diverse sono individuate nel caso di imprese non concorrenti. Anche alcuni obblighi individuali, come l’obbligo di non contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale dell’UE, sono esclusi dalla protezione. In particolare, gli obblighi di non concorrenza sono consentiti ai sensi del TTBER, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste dal Regolamento.

Mancata concessione di una licenza

Il rifiuto da parte di un’impresa dominante di concedere in licenza un diritto di proprietà intellettuale o di fornire informazioni, prodotti o servizi soggetti a un diritto di proprietà intellettuale non costituisce, in linea di principio, un abuso della posizione dominante: se lo fosse, il titolare del diritto sarebbe privato dell’essenza stessa del diritto esclusivo. Tuttavia, tale rifiuto può essere abusivo nel caso in cui determinati criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia siano soddisfatti:

  1. il rifiuto impedisce ad altri di utilizzare determinate informazioni o prodotti soggetti a tale diritto;
  2. l’informazione o il prodotto è indispensabile per l’esercizio di una particolare attività su un mercato limitrofo (definito secondo i normali principi di definizione del mercato);
  3. il rifiuto esclude una concorrenza effettiva sul mercato limitrofo;
  4. il rifiuto impedisce la comparsa di un nuovo prodotto per il quale esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori o limita lo sviluppo tecnico a scapito dei consumatori; e
  5. non sussiste alcuna giustificazione oggettiva per il rifiuto.

Licenza ingiusta e discriminatoria

Quando un’impresa detiene una posizione dominante sul mercato, possono entrare in gioco ulteriori limitazioni alla concessione di licenze; ad esempio, per quanto riguarda l’esclusività, la royalty e altri termini.

Condivisione di brevetti

Secondo la Commissione europea, il TTBER non si applica agli accordi che istituiscono e regolano la condivisione di brevetti o che prevedono la concessione in licenza di tecnologie messe a disposizione di vari soggetti (cosiddetti pool tecnologici), poiché non soddisfano il requisito del Regolamento secondo cui la licenza è finalizzata alla produzione di beni da parte del licenziatario o del suo subappaltatore.

La Commissione ha fornito informazioni per la valutazione dei pool tecnologici nelle sue linee guida del 2014. La Commissione riconosce i vantaggi forniti dai pool tecnologici (compresa la riduzione dei costi di transazione, la fissazione di un limite alle royalties cumulative) ma ha anche sottolineato che esiste il rischio che possano tradursi in una previsione di prezzi fissi o precludere lo sviluppo di tecnologie alternative, stabilendo uno standard industriale. È probabile che le licenze concesse tramite pool siano incompatibili con l’articolo 101 del TFUE se contengono le restrizioni fondamentali previste dal TTBER. Al contrario, la creazione e il funzionamento del pool saranno, generalmente, conformi al TFUE, indipendentemente dalla posizione di mercato delle parti, laddove la partecipazione al pool sia aperta a tutti, se solo le tecnologie essenziali vengono messe in comune, se lo scambio di informazioni sensibili è limitato, se le tecnologie soggette a pool sono concesse in licenza su base non esclusiva, se i partecipanti al pool sono liberi di contestare la validità delle tecnologie messe in comune e se i partecipanti al pool rimangono liberi di sviluppare prodotti e tecnologie concorrenti.

Licenza software

Il TTBER si applica agli accordi per la concessione di licenze riguardanti il copyright di software ma non, ad esempio, ad un accordo contenente termini e condizioni per il download. Inoltre, gli accordi per la riproduzione e la distribuzione di prodotti software protetti dal diritto d’autore sono espressamente considerati dal TTBER come rientranti nella categoria degli accordi di distribuzione. Devono, pertanto, essere presi in considerazione con riferimento al Vertical Agreements Block Exemption Regulation e agli orientamenti della Commissione sulle restrizioni verticali.

Licenza di marchio

Il TTBER si applica solo a quei marchi che sono considerati accessori ad un accordo di trasferimento di tecnologia.

Redazione