Regno Unito: residenza fiscale delle società

Una società considerata residente nel Regno Unito è soggetta ad imposta sul reddito delle società in relazione ai redditi ovunque prodotti. Se la società non è residente in UK ma svolge le proprie attività nel Regno Unito per mezzo di una stabile organizzazione sarà comunque soggetta all’imposta sul reddito delle società in relazione ai redditi, ovunque prodotti, ma solamente se derivanti dalla presenza della stabile organizzazione nel Regno Unito.

Il Corporation Tax Act del 2009 prevede un’esenzione dal pagamento dell’imposta sui redditi delle società per i redditi attribuibili alle società residenti in UK ma che hanno una stabile organizzazione in un altro paese. Per applicarsi, la società inglese dovrà eleggere il proprio domicilio in modo irrevocabile. I redditi rilevanti di una stabile organizzazione che si trova in un paese diverso dal Regno Unito sono determinati in accordo con il trattato contro la doppia imposizione rilevante, stipulato con la giurisdizione nella quale si trova la stabile organizzazione.

Se una società non è residente in UK e non vi svolge attività per mezzo di una stabile organizzazione, i suoi obblighi fiscali nei confronti del Regno Unito sono limitati alle imposte sui redditi di fonte inglese e alle plusvalenze realizzate dalla vendita di un immobile nel Regno Unito.

Una società si ritiene fiscalmente residente nel Regno Unito se è stata ivi costituita o qualora, pur essendo stata costituita in un altro paese, ha nel Regno Unito la sede di controllo e gestione della società.

Secondo la giurisprudenza inglese, per gestione e controllo della società si intendono le decisioni strategiche e politiche, prese, in generale, dagli amministratori della società. A tal proposito, occorre fare attenzione che le decisioni siano, di fatto, prese dagli amministratori e che non vi siano influenze esterne.

La determinazione della residenza fiscale di una società spesso non è di facile individuazione, dipendendo dal caso concreto e dalle prove a supporto disponibili.

Spesso, i test per la determinazione della residenza variano di giurisdizione in giurisdizione, con il risultato che una società potrà essere considerata residente in più giurisdizioni. In queste situazioni, la società si considera avere doppia residenza e occorrerà far riferimento ai trattati contro la doppia imposizione per evitare che la società sia soggetta a tassazione in più paesi, facendo ricorso alle tie-breaker rules. I trattati che seguono il modello OCSE contengono, solitamente, una clausola che prevede che la società sia residente nel paese in cui ha la “sede di direzione effettiva”. Il commentario OCSE afferma che la sede di direzione effettiva si trova nel luogo in cui vengono prese le decisioni principali di gestione e commerciali necessarie per lo svolgimento dell’attività societaria, che corrisponde, solitamente, al luogo in cui il Consiglio d’Amministrazione prende le proprie decisione. HMRC ritiene che, nello stabilire la sede di direzione effettiva, occorre considerare non solo le decisioni di primaria importanza, ma anche la gestione quotidiana della società.

Come precedentemente affermato, una società non residente è soggetta ad imposta sul reddito delle società nel Regno Unito solamente se svolge le proprie attività nel territorio inglese attraverso la presenza di una stabile organizzazione. Vi sono due importanti eccezioni a questa regola: la Diverted Profits Tax ed il caso in cui una società non residente nel Regno Unito realizzi dei redditi derivanti da proprietà immobiliari nel Regno Unito. A partire dal 6 aprile 2020, le società non inglesi che svolgono attività immobiliari o che hanno redditi derivanti da immobili nel Regno Unito, saranno soggette ad imposta sul reddito delle società in relazione a tali redditi e ad alcuni capital gains derivanti dal possesso di proprietà immobiliari nel Regno Unito.

Cosa si intende per attività commerciale è una questione di fatto, determinata dall’applicazione di alcuni criteri derivanti dalla giurisprudenza inglese, in mancanza di una definizione legale.

La definizione inglese di stabile organizzazione rispecchia la definizione offerta dall’OCSE e viene definita come la sede permanente aziendale attraverso la quale vengono svolte la totalità, o la maggioranza, delle attività societarie. Ciò include:

  1. Sede di direzione;
  2. Filiale;
  3. Ufficio;
  4. Fabbriche;
  5. Laboratori;
  6. Installazione o strutture per la ricerca di risorse naturali;
  7. Miniere, oleodotti ed altri luoghi di estrazione di risorse naturali; e
  8. Progetti di installazione o siti di costruzione.

Inoltre, la legislazione inglese segue il modello OCSE nell’escludere dalla definizione di ciò che costituisce un’attività svolta attraverso una stabile organizzazione nel Regno Unito le attività di carattere preparatorio o ausiliario. Affinché le attività possano essere considerate di carattere preparatorio o ausiliario, devono essere sufficientemente lontane dall’effettiva realizzazione dei profitti da parte della società, in modo tale da rendere difficile ricondurre parte di tali profitti alla potenziale stabile organizzazione inglese. Tali attività comprendono:

  • Conservazione, esposizione e consegna della merce della società;
  • Mantenimento della merce della società al fine di conservare, esporre o conservarla, o di essere processata da un altro soggetto;
  • Acquisto di merce per la società; e
  • Acquisizione di informazioni per la società.

Inoltre, se una società non-UK ha un agente inglese che ha il potere di svolgere le attività societarie nel Regno Unito, tale agente sarà considerato al fine della determinazione di una stabile organizzazione nel Regno Unito della società, fatte salve alcune eccezioni.

Non è sufficiente per una società avere una stabile organizzazione nel Regno Unito: deve anche svolgervi attività commerciali. Occorre, quindi, prestare attenzione al luogo in cui vengono svolte le operazioni societarie e al luogo in cui i profitti vengono realizzati, oltre a considerare il luogo in cui i contratti della società vengono conclusi e stipulati.

Redazione